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Rischio chimico


La valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di agenti chimici deve tenere conto di quanto disposto dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 che  modifica il D.Lgs. 626/94, aggiungendo al titolo VII il nuovo Titolo VII- bis ed i nuovi articoli dal 72 bis al 72 terdecies. Definizioni, obblighi, norme generali da adottare, principali norme di riferimento. Il D.lgs. 25/02 stabilisce misure generali di prevenzione e protezione dagli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo o che a qualunque titolo derivino da un’attività lavorativa come risultato di un processo. Tra le novità del decreto vi è l’introduzione del concetto di rischio moderato, soglia al di sotto della quale il datore di lavoro non è obbligato ad adottare misure di tutela specifiche quali per esempio la sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, le misure specifiche di prevenzione e protezione e le disposizioni in caso di incidenti i di emergenza. Nel caso in cui il risultato della valutazione del rischio superi la soglia di rischio moderato è obbligatoria a sorveglianza sanitaria dei lavoratori.  Una tutela particolare poi deve essere applicata alle lavoratrici madri.

Reach

Il nuovo regolamento sulle sostanze chimiche, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, obbliga i produttori e distributori a registrare tutte le sostanze chimiche prodotte e importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno.
I primi adempimenti previsti dal REACH sono già a partire dal 1 giugno 2007 (data di entrata in vigore del Regolamento) e riguardano la redazione delle schede di sicurezza.



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